DIFENDERSI DA SOPRUSI E FREGATURE CONSIGLI PER IMBASTIRE UNA PRATICA LEGALE
Succede ormai molto spesso di trovarsi in situazioni tali che prima o poi ci obbligheranno a giungere ad uno scontro, con persone che hanno cercato di ingannare nella conclusione di un lavoro o di un acquisto, o che, anche solo per poca esperienza o superficialita’, causano danni e disagi.
da ADUC.it a cura di Barbara Vallini
La prima cosa da tenere presente
e’ che la giustizia aiuta chi si sa difendere. Non esiste un diritto “dogmatico” a niente. Chi ha ragione, lo deve provare e non solo per controbattere le insinuazioni od i punti di vista dell’avversario, ma proprio perche’ la giustizia ha bisogno di essere convinta. Occorre dimostrare buona fede e danno effettivo.
E’ quasi inutile, ad esempio, attendere inermi per settimane o mesi che si sblocchi una situazione e poi, svegliandosi d’improvviso, pretendere che vengano risarciti chissa’ quali danni economici e morali. L’inerzia dei mesi prima non verra’ considerata con comprensione, ma biasimata come menefreghismo, buttando anche una luce di dubbio sull’intera pretesa.
Chi e’ stato fregato, non e’ contento o non ha ricevuto quello che voleva, deve farsi sentire, deve protestare. Non bisogna avere paura di scrivere una raccomandata A/R (unico documento certo), ne’ di minacciare di adire le vie legali se entro un tot di tempo non si ottiene cio’ che si vuole: non succede niente, nessuno fara’ una denuncia per una letteraccia, anche prima di quanto potrebbe sembrare opportuno. Certo, conviene prima cercare un dialogo con la controparte, ma se cio’ diventa impossibile od inutile, se non da’ risultati immediati o se comunque ci sono dubbi….meglio scrivere subito. Dare un termine per adempiere (secondo il codice 15 giorni, salvo i casi di manifesta urgenza) e minacciare che in caso contrario si adiranno le vie legali. Questa e’ la messa in mora.
La messa in mora
Dare un termine e’ necessario: se non si da’, il giudice non giudichera’ favorevolmente la cosa, e comunque non si avra’ la possibilita’ di pretendere l’adempimento. Quando si potra’ richiedere l’adempimento? Senza un termine preciso di riferimento, chi dira’ quando e’ giusto rivolgersi al giudice? E il giudice, non giudicherebbe forse vaghi ed un po’ inconcludenti i solleciti privi di un qualsiasi ultimatum? Essere -od apparire- ambigui non e’ mai un atteggiamento giusto, anzi c’e’ il rischio di fare un favore all’avversario. Spesso da questi comportamenti puo’ dipendere -se non addirittura tutto lo svolgimento della causa- quantomeno l’entita’ della colpa attribuita (od “equamente” condivisa) tra le parti in causa. Anche perche’ non sempre la giustizia sta da una parte sola: errori possono essere commessi da entrambe le parti e spesso anche chi ha ragione ha avuto alcune mancanze. O per lo meno, tali possono apparire se non si dimostra sufficientemente la propria posizione.
Minacciare le vie legali e’ opportuno:
dettare un termine per l’adempimento senza minacciare vie legali o risoluzione del contratto, serve a poco. Allo stesso modo sarebbe sbagliato -di punto in bianco- decidere di aver aspettato abbastanza ed inviare una lettera di risoluzione del contratto. E’ un po’ pretenzioso, dopo settimane o mesi di silenzio, senza un sollecito, senza dare un termine per l’adempimento, d’improvviso dire basta. Puo’ darsi, anche, che ci siano state molte telefonate e ci si e’ sfiniti nel cercare un accordo, ma come si dimostra? Qualcosa si puo’ anche dedurre, pero’ prima di tutto occorre che le deduzioni del giudice vadano nella giusta direzione. Comunque affidarsi alla sorte ed all’incertezza e’ un po’ pericoloso.
Ricordarsi sempre di inviare lettere raccomandate con ricevuta di ritorno.
Una lettera semplice e’ carta straccia, non si puo’ provare, ed il fax non ha praticamente mai valore legale. Serve solo per anticipare, per far decorrere subito i termini rispetto alla raccomandata. Un fax, infatti, non merita di essere preso in considerazione anche per tutelare chi lo invia: i dati possono essere modificati e teoricamente chiunque lo potrebbe mandare. Nello spedire la raccomandata, in alcuni casi, e’ addirittura opportuno utilizzare lo stesso foglio come busta, in modo che la controparte non possa dire -ad esempio- di aver ricevuto una busta vuota.
La pre-costituzione delle prove
Durante le discussioni con la controparte e’ opportuno essere sempre accompagnati da amici o conoscenti. Gli amici potranno testimoniare, e la loro affidabilita’ in giudizio viene ancora stimata superiore rispetto a quella dei parenti (la cui testimonianza viene sottoposta al vaglio del giudice, che la valuta con maggiore severita’ ed attenzione). Ma se non si trova un amico, meglio un parente che andare da soli! Anche in questo occorre essere previdenti: prima di andare all’incontro, per esempio, invece di scambiarsi con la controparte telefonate che poi, alla fine, nessuno puo’ testimoniare cosa sia stato detto, e’ meglio, alla presenza di una terza persona, usare un telefono a viva voce.
Documentare: e’ importante!
Oltre a far vedere a testimoni l’oggetto rotto, il lavoro fatto male, l’auto accartocciata, e’ opportuno fare fotografie, e subito, non appena succede il fatto: questo anche nel caso che non si sospettino possibili ostacoli futuri. In seguito, si potra’ continuare a constatare gli effetti progressivi con nuove foto, ma quelle immediate sono molto importanti; specialmente se si ha intenzione di modificare lo stato dei fatti (avendo gia’ provveduto a fare le contestazioni) e si ritene che non sia necessario richiedere al Tribunale una consulenza tecnica d’ufficio (che costa un po’ di soldini). Nelle inquadrature delle foto sara’ meglio riprendere anche la copertina di un giornale la cui data sia certa (non importa su tutte le foto: si chiedera’ al fotografo di non tagliare il rullino): si avra’ cosi’ la possibilita’ di dimostrare che in quella data la situazione era quella. Ma la controparte potrebbe accusare di aver utilizzato un giornale vecchio per attribuirle la responsabilita’ di altri; si puo’ circoscrivere ulteriormente il periodo: occorrera’ mettere un francobollo da lettera sul retro delle foto e scriverci accanto: “In corso particolare” e farlo annullare da un timbro dell’ufficio postale. Alcuni addetti postali pretendono che venga indicato anche l’indirizzo di chi fa questa operazione, come se si trattasse di una vera lettera: e’ un po’ eccessivo, ma se e’ richiesto, non ci si perde nulla a farlo. Cosi’ la data e’ certa: la foto non potra’ essere stata scattata prima dell’uscita del giornale ne’ dopo la data del timbro postale.
La perizia: in alcuni casi e’ meglio richiederla
Conviene richiedere immediatamente una CTU -consulenza tecnica d’ufficio- ai sensi dell’art.700 c.p.c. E’ indicata nei casi in cui si ha intenzione di mutare definitivamente la situazione, aggiustando l’oggetto o ristrutturando il luogo; oppure se c’e’ il rischio di deterioramento o di manomissione, per apportare le dovute riparazioni o comunque per sostituire quello che non va piu’. Siccome il procedimento -tra avvocato e perizia- costa una certa cifra, occorre ricorrervi solo nel caso in cui effettivamente la situazione rischi di mutare e deteriorarsi, o se comunque sia effettivamente necessario apportare delle modifiche.
In causa, poi, il giudice ordinera’ un’altra perizia, ed anche quella dovra’ essere pagata, motivo per cui la prima -pur se utile- potrebbe venire superata. Nel caso in cui -ad esempio- ci sia il soggiorno spaccato ed il bagno divelto, non si potra’ certo attendere per anni i tempi della giustizia, prima di metterci mano. Occorrera’ quindi giudicare la necessita’ della CTU in relazione alla spesa, senza dimenticare che, quando sara’ effettivamente necessaria, allora andra’ fatta e non si potra’ tendere al risparmio. Probabilmente la controparte avra’ un suo perito (che partecipera’ ai rilievi dei periti d’ufficio, presentando le sue considerazioni), e quindi sarebbe meglio avere anche un
proprio perito, che a sua volta prospetti al tecnico d’ufficio la visione della situazione. Si consideri che un bravo consulente tecnico d’ufficio (CTU) non dovrebbe farsi influenzare, e che i soldi per il consulente tecnico di parte (CTP) potrebbero essere risparmiati. Comunque, potendosela permettere, e’ pur sempre una tutela in piu’.
In conclusione, molto dipende dal tipo di problema.
Per cui le cose da fare potrebbero mutare caso per caso.
Le spese di transazione
In questo caso (la proposta della controparte di concedere una cifra in cambio della rinuncia all’azione legale, che non e’ necessariamente un’ammissione di responsabilita’ e come tale non verra’ giudicata) e’ opportuno cercare di pretendere di accollare le proprie spese alla controparte: in caso contrario, c’e’ da tener presente le spese del proprio avvocato (oltre ai periti): se la cifra concessa ce la fa o meno a coprirle.
Nel caso di particolari accordi con la controparte (prima di giungere all’intervento degli avvocati) c’e’ da ricordarsi che un accordo non puo’ essere ritenuto valido senza un documento scritto, inequivocabilmente datato e controfirmato.